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lunedì 6 giugno 2016

Chi valuta la richiesta di protezione internazionale e con quali parametri

L’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale dalleCommissioni Territoriali istituite nelle seguenti sedi: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Torino, Bari e Caserta.
È prevista, principalmente, la valutazione:
  • di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine;
  • della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
  • della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.
Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide con il voto favorevole di almeno tre componenti.
La Commissione territoriale al termine del procedimento sopra descritto adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
c)  rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza  nel  caso in cui risulti la palese insussistenza dei presupposti per l’ottenimento della protezione internazionale o quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

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