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lunedì 6 giugno 2016

Cause di esclusione e motivi di cessazione dallo status di rifugiato

Lo status di rifugiato non viene concesso se mancano i requisiti previsti dalla legge e quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Oltre a questi casi, lo straniero è escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
  • che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;
  • che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di essere ammesso in qualità di richiedente la protezione internazionale, un reato grave;
  • che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.
Lo straniero cessa di essere rifugiato quando:
  • si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  • avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
  • abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
  • si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
  • non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato e, nel caso di apolide, quando questo sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato (il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni).

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