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martedì 14 giugno 2016

Il possesso di un cellulare da parte dei migranti accomuna a una loro condizione di agio?

Con un titolo provocatorio, The Independentsmonta uno dei luoghi comuni che stanno facendo più breccia tra gli indignados dell’ultima ora: quello che accomuna il possesso di un cellulare da parte dei migranti a una loro condizione di agio.
L’equazione, nel 2015, non torna né geopoliticamente né economicamente né logicamente.
Gli uomini e le donne arrivati in questi giorni sono per la maggior parte profughi, non migranti. Sono persone fuggite da una guerra, ancor prima che dalla povertà, e sono di ogni censo ed estrazione sociale. Tra loro vi sono disoccupati ma anche dottori, muratori ma anche operai specializzati. Nel loro Paese di origine avevano una casa, una Tv e anche un cellulare. Hanno visto distrutta la casa, lasciato sotto le macerie la Tv e portato con sé il cellulare.
Dal punto di vista economico, quest’ultimo è ormai un bene alla portata di quasi tutte le classi sociali. Prendiamo i profughi siriani. Vengono da un paese classificato dalla Banca Mondiale come «medio-basso» dal punto di vista economico, quindi non poverissimo. Un paese nel quale esistono 87 cellulari ogni 100 abitanti e in cui il guadagno medio è di 1.850 dollari l’anno.
Per comprare uno smartphone dotato del sistema Android (e quindi di fotocamera, schermo ampio e connessione internet) del costo di circa 100 dollari, in media dovrebbero mettere da parte il 5% del proprio reddito annuale: è un sacrificio non certo impossibile e fatto volentieri da quasi tutti.
Il che ci porta al secondo aspetto, quello logico. Il telefonino, anche di ultima generazione, non rappresenta più un bene di lusso, ma uno primario, per ottenere il quale i cittadini di tutto il mondo sono pronti a sacrificare altre voci di spesa.
Quella scatola di plastica e coltan è diventata, per i profughi come per noi, un bene imprescindibile per la conduzione della propria vita. Grazie a quella, i migranti restano collegati al mondo che stanno attraversando in barca; scoprono il territorio che li sta ospitando; tengono i contatti con la famiglia che hanno lasciato; ne intessono di nuovi con i connazionali che trovano sul luogo di approdo.
È l’immigrazione 2.0, fatta di gruppi WhatsApp tra i profughi per scambiarsi suggerimenti per la traversata, di rotte controllate su Facebook e di chiamate via Skype a casa. «Ogni volta che vado in un Paese nuovo, compro una scheda sim e attivo Internet per navigare sulle mappe. Una delle cose che mi preoccupano di più è quando la batteria inizia a scaricarsi», racconta Osama Aljasem al New York Times, che in un lungo reportage fra i profughi siriani e iracheni ha raccontato i nuovi bisogni dell’immigrazione.
Bisogni ai quali anche le organizzazioni umanitarie stanno adeguandosi. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha distribuito 33 mila schede sim ai rifugiati siriani in Giordania e 85 mila piccole lampade che possono anche essere utilizzate per la ricarica. Le stazioni tedesche hanno messo a disposizione aree per la ricarica dei loro celluari.
Molte fotografie mostravano profughi «rifugiatisi» temporaneamente nei pressi di una presa elettrica. Si riposavano, in attesa che a ricaricarsi fosse il loro cellulare. Avevano appena finito di attraversare il mondo, con lo zaino, qualche vestito e uno smartphone. L’avrebbero fatto davvero se non avessero dovuto?

mercoledì 8 giugno 2016

Ricerca di appartamenti in affitto in Saronno e dintorni

Diverse famiglie di immigrati, stabilmente integrate nel nostro territorio, sono alla ricerca di un appartamento idoneo al numero dei familiari. Appartamento ideale: 60 mq
Chi ne fosse a conoscenza ce lo segnali. Grazie

lunedì 6 giugno 2016

Quanto costa

La domanda presentata per richiedere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria non prevede costi. Qualora gli status vengano riconosciuti, il successivo rilascio del permesso di soggiorno è soggetto ai costi di marca da bollo (euro 16,00 di marca da bollo) e a quelli di rilascio del permesso elettronico (euro 27,50).
Il permesso di soggiorno rilasciato in questi casi, invece, non è soggetto al versamento del contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro (vedi scheda sul permesso di soggiorno).
 

Trattamento dei familiari del rifugiato

La legge tutela l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. I familiari che hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status, mentre ai familiari che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare.

Cause di esclusione e motivi di cessazione dallo status di rifugiato

Lo status di rifugiato non viene concesso se mancano i requisiti previsti dalla legge e quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Oltre a questi casi, lo straniero è escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
  • che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità;
  • che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima di essere ammesso in qualità di richiedente la protezione internazionale, un reato grave;
  • che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.
Lo straniero cessa di essere rifugiato quando:
  • si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
  • avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;
  • abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
  • si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
  • non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato e, nel caso di apolide, quando questo sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato (il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni).

Protezione internazionale e permesso di soggiorno

Il riconoscimento dello status di rifugiato dà diritto a un permesso di soggiorno di durata quinquennale. Dopo almeno cinque anni è possibile richiedere la cittadinanza italiana.
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquiennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Cosa comporta lo status di rifugiato

La Commissione territoriale che esamina la richiesta, qualora questa abbia un esito positivo, rilascia allo straniero un tesserino che attesta la sua ammissione allo status di rifugiato e, quindi, il riconoscimento di un insieme di diritti e di doveri. Il certificato non ha valore di documento di identità che dovrà, invece, essere richiesto al  Comune di residenza. Con lo status di rifugiato si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana. Al rifugiato si applicano tutte le norme civili, penali e amministrative vigenti in Italia. Il rifugiato potrà recarsi all’estero, ma dovrà dotarsi di un documento di viaggio, rilasciato dalla Questura, che gli consente di uscire e di fare poi rientro in Italia. Il tesserino ha una validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno e dovrà quindi essere periodicamente rinnovato insieme al permesso di soggiorno. 
Tutti i diritti e i doveri sopraccitati si applicano anche ai figli di rifugiati purchè nati in Italia.
 

Chi valuta la richiesta di protezione internazionale e con quali parametri

L’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale dalleCommissioni Territoriali istituite nelle seguenti sedi: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Torino, Bari e Caserta.
È prevista, principalmente, la valutazione:
  • di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine;
  • della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
  • della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.
Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide con il voto favorevole di almeno tre componenti.
La Commissione territoriale al termine del procedimento sopra descritto adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
c)  rigetta  la  domanda  per  manifesta  infondatezza  nel  caso in cui risulti la palese insussistenza dei presupposti per l’ottenimento della protezione internazionale o quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Permesso di soggiorno provvisorio

Il recente D. Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, ha stabilito che la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio, che ha validità nel territorio nazionale per un tempo di sei mesi. Questo permesso è rinnovabile fino alla decisione della domanda che avverrà con le modalità descritte nel successivo paragrafo

Come si richiede la protezione internazionale

La volontà di chiedere la protezione internazionale può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale.
La richiesta di protezione internazionale, finalizzata all’ottenimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, deve essere presentata dal cittadino straniero all’Ufficio di polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia oppure facendo domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura. Nel primo caso, l’ufficio di polizia di frontiera inviterà lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, ed informerà il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato, sarà considerato a tutti gli effetti di legge irregolarmente presente nel territorio nazionale.
La Questura provvede ad inviare la domanda alla Commissione Territoriale, che rappresenta l’unico organo competente a decidere in ordine al riconoscimento dello status, e rilascia allo straniero un permesso di soggiorno per richiesta asilo in attesa della definizione del procedimento.
Lo straniero deve presentare:
  • il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero;
  • copia del passaporto, se posseduto;
  • ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per asilo.

Quali sono gli atti di persecuzione valutabiliAi fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono: essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia grave al punto da esercitare sulla persona un effetto analogo alla violazione dei diritti umani fondamentali. Possono, a titolo esemplificativo, essere ritenuti atti persecutori: gli atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; gli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono:
  • essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
  • costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia grave al punto da esercitare sulla persona un effetto analogo alla violazione dei diritti umani fondamentali.
Possono, a titolo esemplificativo, essere ritenuti atti persecutori:
  • gli atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
  • i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
  • le azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
  • il rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
  • gli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

Cosa è la protezione sussidiaria

Può richiedere asilo nel nostro Paese il cittadino straniero che ha il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di:
  • razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
  • religione: include le convinzioni ateiste e la partecipazione/astensione a/da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
  • nazionalità: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza ma anche, più semplicemente, all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
  • particolare gruppo sociale: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi;
  • opinione politica: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
A questi fini, però, è necessario che i responsabili della persecuzione o del danno grave nel paese di provenienza dello straniero siano:
  • lo Stato;
  • i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
  • anche soggetti non appartenenti allo Stato qualora, però, quest’ultimo si rifiuti di fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Lo status di protezione sussidiaria è lo status riconosciuto dallo Stato italiano al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese.
Si tratta di una forma di protezione internazionale.
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
  • la condanna a morte;
  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Cosa è lo status di rifugiato

I rifugiati sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato in seguito all’accoglimento della domanda da loro presentata per richiedere asilo nel nostro paese. La domanda può essere presentata dallo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Queste disposizioni sono contenute in una Legge italiana del 1954 che ha dato attuazione alla nota Convenzione di Ginevra del 1951 la quale ha stabilito le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest’ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
Il rifugiato gode della cosiddetta protezione internazionale.

Proseguono le lezioni di lingua italiana per immigrati

G IVIS Gruppo indipendente volontari per l'inclusione sociale
“Vittorio Arrigoni”
Via Biffi, 5 – Saronno (Dietro la piscina comunale)

Corsi gratuiti di lingua italiana

اطالوی زبان کے مفت کورس

دورات مجانية في اللغة الإيطالية

безкоштовні курси італійської мови

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Per le iscrizioni, telefonare: 3408028430 – 3296903597

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