Può richiedere asilo nel nostro Paese il cittadino straniero che ha il fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di:
- razza: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- religione: include le convinzioni ateiste e la partecipazione/astensione a/da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- nazionalità: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza ma anche, più semplicemente, all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- particolare gruppo sociale: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi;
- opinione politica: si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
A questi fini, però, è necessario che i responsabili della persecuzione o del danno grave nel paese di provenienza dello straniero siano:
- lo Stato;
- i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- anche soggetti non appartenenti allo Stato qualora, però, quest’ultimo si rifiuti di fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
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